1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale o il documento equipollente di cui all'articolo 5, comma 2;
b) rispettare i limiti e le modalità indicati nell'autorizzazione;
c) trasmettere al comune entro il 31 marzo di ogni anno, per i dodici mesi successivi, una dichiarazione contenente le
d) rispettare le tariffe massime previste nel comune in cui si svolge l'attività;
e) osservare le disposizioni stabilite dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.