Art. 7.
(Obblighi).

      1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 hanno i seguenti obblighi:

          a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale o il documento equipollente di cui all'articolo 5, comma 2;

          b) rispettare i limiti e le modalità indicati nell'autorizzazione;

          c) trasmettere al comune entro il 31 marzo di ogni anno, per i dodici mesi successivi, una dichiarazione contenente le

 

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tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda dei periodi in cui viene svolta l'attività. In caso di mancata trasmissione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

          d) rispettare le tariffe massime previste nel comune in cui si svolge l'attività;

          e) osservare le disposizioni stabilite dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.